Art. 11

LEGGE 15 aprile 1886, n. 3818

In vigore dal 14 mag 1886
Le Società di mutuo soccorso già esistenti al momento della promulgazione della presente e già erette in Corpo morale per ottenere la registrazione e i vantaggi da essa conseguenti, dovranno farne domanda, riformando, se occorre, il proprio statuto in conformità dell' di questa legge.
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