Art. 10
LEGGE 15 aprile 1886, n. 3818
In vigore dal 14 mag 1886
Le Società registrate, dovranno trasmettere al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per mezzo del sindaco del comune in cui risiedono, una copia dei propri statati e del resoconto di ciascun anno. Dovranno pure trasmettere allo stesso Ministero le notizie statistiche che fossero ad esse domandate.
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