Art. 4
LEGGE 15 aprile 1886, n. 3818
In vigore dal 14 mag 1886
La domanda per la registrazione della Società sarà presentata alla cancelleria del Tribunale civile insieme a copia autentica dell'atto costitutivo e degli statuti.
Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni volute dalla presente legge, ordina la trascrizione e l'affissione degli statuti nei modi e nelle forme stabilite dall'articolo 91 del codice di Commercio.
Adempiute queste formalità, la Società ha conseguita la Personalità giuridica, e costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei soci.
I cambiamenti dell'atto costitutivo o dello statuto, non avranno effetto fino a che non sieno compiute le stesse formalità prescritte per la prima costituzione.
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