Art. 7

LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620

In vigore dal 19 gen 1957
Sarà punito con la multa da lire 51 a 500: 1. Il Capitano di una nave, il quale nel far porre o riparare un telegrafo sottomarino non osserverà le regole sui segnali stabiliti per impedire gli scontri; 2. Il capitano o padrone di una nave, il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritirerà, o non si terrà lontano almeno di un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un telegrafo sottomarino; 3. Il capitano o padrone di una nave, il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i segnali che servono ad indicare la posizione dei telegrafi sottomarini, non si terrà lontano dalla linea dei segnali almeno un quarto di miglio nautico.
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LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620 (Art. 7 Che da' piena ed intiera esecuzione alla Convenzione per la protezione dei cavi sottomarini conclusa fra l'Italia ed altri Stati) — Testo vigente | Portale Normativo