Art. 11
LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620
In vigore dal 19 gen 1957
La competenza a conoscere dei suddetti reati commessi nel territorio dello Stato e nel mare territoriale è determinata dal luogo ove sono avvenuti.
Se i reati sono avvenuti in alto mare od in paese straniero, la competenza appartiene alle autorità del luogo del primo approdo della nave nel Regno, quando non sia stata fatta denuncia a Regi consoli od ai comandanti dei legni della Regia marina all'estero; ed all'autorità del luogo ove la nave è iscritta, quando è stata fatta la denuncia, salvo in quest'ultimo caso la giurisdizione consolare.
Se il nazionale abbia commesso alcuno dei reati previsti dalla presente legge a bordo di nave straniera in alto mare e debba essere giudicato nel Regno, si osserveranno, a suo riguardo, le regole di competenza stabilite dalle leggi comuni in vigore.
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