Art. 16

LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620

In vigore dal 19 gen 1957
Gli uffiziali che, giusta il primo capoverso dell', hanno il diritto di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati, e di compilare verbali per i reati puniti dalla presente legge, sono da riguardarsi come pubblici uffiziali, e quindi gli oltraggi, le violenze ed ogni altro atto contro di loro saranno soggetti alle stesse pene che sono inflitte per gli stessi reati commessi a danno di pubblici uffiziali dello Stato.
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