Art. 17
LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620
In vigore dal 19 gen 1957
In caso di recidiva, sarà inflitto al colpevole il massimo della pena, che potrà essere aumentata anche di una metà.
Esiste recidiva quando tra il nuovo reato e la compiuta esecuzione della pena per il precedente non sia decorso il periodo di due anni.
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