Art. 19

LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620

In vigore dal 19 gen 1957
Nell'applicazione delle pene stabilite dalla presente legge, si seguiranno altresì le norme indicate dai detti Codici sul passaggio da una ad altra pena, sulle cause che escludono o diminuiscono l'imputazione, sul tentativo, sul concorso di più persone ad uno stesso reato e sulla prescrizione.
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