Art. 22

LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620

In vigore dal 19 gen 1957
Saranno dichiarati civilmente responsabili delle multe inflitte per reati puniti dalla presente legge ed altresì dei danni che ne sono derivati, gli armatori delle navi, su cui i reati furono commessi, anche se la nave loro non appartenga. Gli altri casi di responsabilità civile saranno regolati dalle norme stabilite nel Codice civile. Però per l'indennità di cui nella prima parte dell' della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, occorrerà uniformarsi alla disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
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LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620 (Art. 22 Che dà piena ed intiera esecuzione alla Convenzione per la protezione dei cavi sottomarini conclusa fra l'Italia ed altri Stati.) — Testo vigente | Portale Normativo