Art. 20
LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620
In vigore dal 19 gen 1957
Nei casi indicati negli della presente legge, il capitano o padrone della nave, sulla quale fu commesso il reato, osserverà, quanto all'imputato, le stesse norme indicate negli articoli 436 e seguenti del Codice per la marina mercantile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1886-01-01;3620#art-20