Art. 3
LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620
In vigore dal 19 gen 1957
Chiunque volontariamente rompe o guasta, fuori delle acque territoriali, un cavo o altro ordigno di un telegrafo sottomarino, legalmente posto e che tocca il territorio, una colonia od un possedimento di uno o più degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, e in tal modo interrompe od impedisce, in tutto od in parte, le comunicazioni telegrafiche, sarà punito con la carcere per la durata non minore di un anno e con la multa non minore di lire 500, salvo l'azione per il risarcimento dei danni ed interessi.
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