Art. 1
LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620
In vigore dal 15 gen 1886
Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per la protezione dei cavi sottomarini conclusa a Parigi fra l'Italia ed altri Stati il 14 marzo 1884, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 30 dicembre 1885.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1886-01-01;3620#art-1