Art. 6
LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620
In vigore dal 19 gen 1957
Sarà soggetto alla multa da lire 51 a 500 ed alla carcere da sei giorni fino a due mesi:
1. Chiunque in alto mare, per negligenza od imprudenza, e specialmente nei casi indicati nei seguenti , avrà rotto il filo di un telegrafo sottomarino, od avrà ad esso cagionato guasti tali da interrompere o da impedire, in tutto od in parte, le comunicazioni telegrafiche;
2. Il capitano di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo o filo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti ad impedire gli scontri, sia stato causa che altra nave abbia rotto o deteriorato un telegrafo sottomarino.
Nel caso indicato nel numero primo, l'autore della rottura o deterioramento, dovrà darne notizia alle autorità del primo porto dove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di 24 ore dal suo arrivo; altrimenti la pena del carcere potrà aumentarsi sino a quattro mesi, e la multa sino a lire 600.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1886-01-01;3620#art-6