Art. 4
LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620
In vigore dal 19 gen 1957
Il precedente articolo non è applicabile a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, saranno stati costretti a rompere un telegrafo sottomarino od a cagionare ad esso dei guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza delle loro navi.
Essi debbono però dar notizia della rottura o del deterioramento all'autorità del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcati, dentro le ventiquattro ore dal loro arrivo, altrimenti saranno soggetti alla multa da lire 51 a 500.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1886-01-01;3620#art-4