Art. 9

LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620

In vigore dal 19 gen 1957
Le disposizioni degli articoli precedenti saranno osservate anche nel caso in cui i suddetti reati siano stati commessi nelle acque territoriali da chiunque sia a bordo di una nave italiana o straniera. Nondimeno le distanze prescritte dagli si osserveranno solo in quanto lo comporti l'estensione delle acque territoriali.
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