Art. 12
LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620
In vigore dal 19 gen 1957
L'azione penale derivante dai suddetti reati si esercita d'ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1886-01-01;3620#art-12