Art. 10

LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620

In vigore dal 19 gen 1957
La cognizione dei reati indicati nei precedenti articoli appartiene ai Tribunali ed ai pretori, giusta le norme del Codice di procedura penale, od ai Regi Tribunali consolari residenti in paesi stranieri, nei quali è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1886-01-01;3620#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo