Art. 10
LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620
In vigore dal 19 gen 1957
La cognizione dei reati indicati nei precedenti articoli appartiene ai Tribunali ed ai pretori, giusta le norme del Codice di procedura penale, od ai Regi Tribunali consolari residenti in paesi stranieri, nei quali è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare.
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