Art. 8
LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620
In vigore dal 19 gen 1957
Sarà punito con la multa da lire 51 a 500 e con la carcere da sei giorni ad un mese:
1. Il capitano di una nave, il quale avrà gettato l'ancora alla distanza minore di un quarto di miglio nautico da un telegrafo sottomarino, di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di linee di segnali od in altro modo; od avrà urtato in un segnale destinato ad indicare la posizione di un telegrafo sottomarino, salvo il caso di forza maggiore;
2. Il padrone di una barca peschereccia, il quale non terrà le reti almeno alla distanza di un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un telegrafo sottomarino. Tuttavia i padroni delle barche da pesca, che scorgono o sono in grado di scorgere la nave telegrafica, portante i suddetti segnali, avranno, per conformarsi all'avvertimento, il termine necessario per finire l'operazione in corso, ma questo termine non potrà eccedere 24 ore;
3. Il padrone di una barca da pesca, il quale non terrà le sue reti alla distanza almeno di un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione dei telegrafi sottomarini.
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