Art. 2
LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620
In vigore dal 15 gen 1886
In adempimento di quanto è disposto nell' della Convenzione predetta, la repressione dei reati in essa contemplati e commessi a bordo di nave italiana, o da nazionale giudicabile nel Regno, ai termini del capoverso dell' della Convenzione stessa, sarà regolata dalle norme seguenti:
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