Art. 2

LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620

In vigore dal 15 gen 1886
In adempimento di quanto è disposto nell' della Convenzione predetta, la repressione dei reati in essa contemplati e commessi a bordo di nave italiana, o da nazionale giudicabile nel Regno, ai termini del capoverso dell' della Convenzione stessa, sarà regolata dalle norme seguenti:
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1886-01-01;3620#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo