Art. 23

LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620

In vigore dal 7 mag 1886
Le disposizioni della presente legge, la quale andrà in vigore il giorno che sarà ulteriormente determinato con decreto Reale, non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, nè vincolare la loro libertà d'azione . Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° gennaio 1886. UMBERTO. C. ROBILANT. B. BRIN. TAJANI. GENALA. Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.
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