Art. 23
LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620
In vigore dal 7 mag 1886
Le disposizioni della presente legge, la quale andrà in vigore il giorno che sarà ulteriormente determinato con decreto Reale, non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, nè vincolare la loro libertà d'azione
.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1° gennaio 1886.
UMBERTO.
C. ROBILANT.
B. BRIN.
TAJANI.
GENALA.
Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.
Storico versioni
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