Art. 18
LEGGE 1 gennaio 1886, n. 3620
In vigore dal 19 gen 1957
Per il colpevole di più reati si attuano le norme stabilite dal Codice penale del 20 novembre 1859 negli articoli 106 e seguenti, e dal Codice penale toscano negli articoli 72 e seguenti.
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