Art. 40

Modifiche all'articolo 145 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 145 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, le parole «e locale» sono sostituite dalle seguenti: «, locale e nelle acque protette della laguna di Venezia»; b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali vale la seguente: a) le navi lagunari a propulsione meccanica, oltre agli strumenti e alle dotazioni di cui agli articoli 71, comma 1-bis e 142, comma 4-bis, hanno i seguenti materiali di servizio: 1) alberatura, secondo i piani della nave; 2) un altoparlante autonomo portatile, se di stazza lorda superiore o uguale a 25 tonnellate. 2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-40

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