Art. 35

Modifiche all'articolo 138 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 138 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) la bussola normale è sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione principale di governo e ha una visuale dell'orizzonte quanto più possibile ininterrotta al fine di consentire i rilevamenti di oggetti terrestri; b) la bussola normale è sistemata, per quanto possibile, nel piano di simmetria della nave ed è facilmente accessibile dalla stazione di governo principale. Di ciò si tiene conto nella compensazione. Fra la bussola normale e la stazione di governo principale è sistemato un efficiente portavoce; c) la bussola normale è sistemata su una piattaforma o, comunque, su strutture aventi rigidezza sufficiente a evitare vibrazioni ritenute eccessive dall'ente tecnico; d) la bussola normale è dotata di cerchio azimutale su navi aventi stazza lorda superiore a 500 tonnellate, se non dotate di radar; e) la bussola normale è sistemata in modo che le parti ferrose costituenti la struttura della nave risultino il più possibile simmetricamente disposte rispetto alla bussola stessa e che le distanze di essa dalle dette parti ferrose e dalle grandi masse ferrose non sia inferiore a quelle stabilite, in rapporto alla lunghezza fuori tutto della nave, dai regolamenti dell'ente tecnico, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 139, comma 4-bis.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-35

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