Art. 37
Modifiche all'articolo 140 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 140 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate sono esentate dalle prescrizioni riguardanti le apparecchiature magnetiche ed elettriche e le linee elettriche, se tali apparecchiature e linee, pur essendo attivate, non influenzano in maniera anomala il funzionamento delle bussole magnetiche posizionate a bordo;
b) l'assenza di influenza di cui alla lettera a) è verificata dal compensatore prima dell'entrata in esercizio e in occasione delle compensazioni periodiche.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-37