Art. 41

_Esclusione per le navi lagunari

In vigore dal 25 ott 2022
Esclusione per le navi lagunari 1. Nel titolo VII del libro II del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, all'articolo 148 è premesso il seguente: «Art. 147-bis (Esclusione per le navi lagunari). - 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle navi lagunari.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-41

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