Art. 43
Modifiche all'articolo 180 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 180 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nel caso di società che adottano il manuale di cui all'articolo 106-bis, l'autorità marittima, sentito l'ente tecnico, può abilitare navi lagunari a eseguire operazioni di rimorchio di navi appartenenti alla flotta della società stessa, previo accertamento dell'idoneità anche in relazione alla sistemazione di fanali e segnali e alla categoria di nave da rimorchiare, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 110, comma 5-bis. L'idoneità è riportata sui documenti di sicurezza.
1-ter. Per operazioni di rimorchio di cui al comma 1-bis si intendono le operazioni di rimorchio esclusivamente laterale.
1-quater. Le operazioni di rimorchio di cui al comma 1-bis sono eseguite senza passeggeri a bordo.
1-quinquies. Le procedure di rimorchio di cui al comma 1-bis sono contenute nel manuale operativo di cui all'articolo 106-bis e verificate durante le esercitazioni previste dallo stesso.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-43