Art. 44
Esclusione per le navi lagunari
In vigore dal 25 ott 2022
1. Nel titolo VI del libro III del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, all'articolo 187 è premesso il seguente:
«Art. 186-bis (Esclusione per le navi lagunari). - 1. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle navi lagunari.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-44