Art. 39
Modifiche all'articolo 142 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 142 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le navi lagunari hanno le seguenti dotazioni:
a) un orologio, anche digitale;
b) uno scandaglio a mano;
c) la tabella del codice internazionale dei segnali;
d) un sistema di identificazione automatica (AIS), se di stazza lorda superiore a 150 tonnellate. Le caratteristiche tecniche, per le nuove installazioni, e di utilizzo dell'apparecchiatura sono determinate dal Ministero. Non è necessario che l'apparecchiatura sia interfacciata al dispositivo di indicazione della prora.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-39