Art. 39 · Modifiche all'articolo 142 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 39

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Modifiche all'articolo 142 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 142 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le navi lagunari hanno le seguenti dotazioni: a) un orologio, anche digitale; b) uno scandaglio a mano; c) la tabella del codice internazionale dei segnali; d) un sistema di identificazione automatica (AIS), se di stazza lorda superiore a 150 tonnellate. Le caratteristiche tecniche, per le nuove installazioni, e di utilizzo dell'apparecchiatura sono determinate dal Ministero. Non è necessario che l'apparecchiatura sia interfacciata al dispositivo di indicazione della prora.».
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