Art. 38
Modifiche all'articolo 141 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 141 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni dei commi 3, 5, 6 e 7 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le bussole magnetiche di dotazione sono di tipo approvato corrispondente alle norme in vigore e sono ispezionate a bordo dall'ente tecnico almeno ogni trenta mesi (con una tolleranza in più o in meno di sei mesi) e collaudate almeno ogni cinque anni;
b) la compensazione delle bussole magnetiche è ricontrollata e, se del caso, ripetuta ogni cinque anni con la determinazione della curva delle deviazioni residue. I controlli sono comunque ripetuti nei seguenti casi:
1) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la massa magnetica della nave;
2) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto uso di saldatura elettrica;
3) quando la nave sia stata colpita da fulmini;
4) quando vengono comunque rilevate deviazioni anormali alle bussole normali o di rotta;
5) dopo modifiche alla rete e alle apparecchiature elettriche e radioelettriche;
6) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi;
c) il controllo periodico e la compensazione delle bussole magnetiche di bordo sono effettuati da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'autorità marittima. A compensazione avvenuta, sono rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, che sono controfirmate dall'autorità marittima e mantenute a disposizione presso la società armatrice. Una copia delle tabelle è conservata a bordo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-38