Art. 36
Modifiche all'articolo 139 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 139 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le bussole di governo principale (di rotta) sono, di regola, sistemate sul piano di simmetria della nave, in posizione tale che il timoniere possa agevolmente leggere la rotta, con o senza lente di ingrandimento;
b) l'alloggiamento entro cui è sistemata la bussola di rotta è di materiale amagnetico nella zona circostante la bussola stessa.
È ammesso l'impiego di materiale ferroso a condizione che le strutture siano disposte, per quanto possibile, simmetricamente rispetto alla bussola. La distanza tra l'alloggiamento e il materiale ferroso è preferibilmente non inferiore a un metro o comunque tale da non influire sul funzionamento della bussola stessa. Le parti mobili dell'apparecchio di governo costruite con materiale ferroso sono disposte in modo da non influenzare la bussola di rotta.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-36