Art. 45
Modifiche all'articolo 201 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 201 del regolamento approvato con Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per le navi lagunari, l'autorità marittima, ai fini della determinazione della composizione dell'equipaggio, tiene conto che la navigazione è effettuata esclusivamente in acque portuali protette e del carattere promiscuo di tali acque.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-45