Capo IISez. I

Art. 25

Organi del Circolo

In vigore dal 24 lug 2024
1. Il presidente è ufficiale generale, anche appartenente ad una delle categorie di personale in congedo e iscritto a domanda al Circolo. È nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. Rappresenta l'organismo nei rapporti con l'Amministrazione della difesa e verso l'esterno, secondo gli indirizzi e le decisioni del consiglio di amministrazione, al quale risponde del proprio operato. Si avvale di un vicepresidente, ai sensi del comma 5. Il presidente, anche avvalendosi del vicepresidente, assicura il coordinamento degli organi del Circolo e sovrintende, per conto del consiglio di amministrazione, che tiene costantemente informato, all'attività del Circolo. 2. Il direttore è tratto dagli ufficiali generali o colonnelli in servizio delle Forze armate, e nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, da cui dipende, sentito il consiglio di amministrazione agli effetti della gestione ordinaria. Limitatamente all'ambito della gestione erariale e delle relative attività, svolge le funzioni di cui all'. 3. Il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e, in caso di impedimento, può farsi rappresentare dal capo del servizio amministrativo. 4. Ai fini della gestione ordinaria, di cui all', il direttore assicura: a) la corretta applicazione della normativa; b) l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; c) il regolare svolgimento di tutte le attività del Circolo; d) la predisposizione e la presentazione, nei termini previsti, del bilancio di previsione e del rendiconto generale, concernente la gestione ordinaria, da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione e all'approvazione del Capo di stato maggiore della difesa, cui compete il potere di vigilanza, ai sensi dell', comma 2. 5. Il Consiglio di amministrazione del Circolo, nominato con decreto del Ministro della difesa, è composto da otto membri, di cui almeno tre scelti tra i soci di diritto: a) il Presidente del Circolo, che convoca e presiede il consiglio; b) un ufficiale generale, designato consigliere dal Capo di stato maggiore della difesa preferibilmente tra i soci iscritti a domanda delle categorie in congedo, che assume anche la carica di vicepresidente del Circolo e sostituisce nelle funzioni il presidente in caso di sua assenza o impedimento; c) tre ufficiali generali o grado corrispondente, rispettivamente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, designati consiglieri dai rispettivi Capi di stato maggiore; d) un ufficiale generale, designato consigliere dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; e) un ufficiale generale, designato consigliere dal Comandante generale della Guardia di finanza; f) un dirigente civile, designato consigliere dal Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente o almeno tre consiglieri ne facciano richiesta. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Presidente o il Consigliere che lo sostituisce ai sensi del comma 1. 7. Agli effetti dell' e dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il consiglio di amministrazione relaziona il Capo di stato maggiore della difesa, per il tramite del Presidente, in ordine a eventuali situazioni problematiche insorte nei rapporti funzionali con il direttore, rispetto ai compiti di gestione ordinaria. 8. Il Consiglio di amministrazione, con riguardo alla gestione ordinaria: a) sovrintende alle attività del Circolo; b) delibera il bilancio di previsione e il rendiconto generale, relativo alla gestione ordinaria, da sottoporre all'approvazione del Segretario generale della difesa, ai sensi del comma 4, lettera d); c) propone, per l'approvazione del Ministro della difesa, le norme interne di funzionamento e quelle per la regolamentazione delle relative attività e dei servizi resi dal Circolo, nonché le norme recanti istruzioni tecniche per l'attuazione del presente capo; d) delibera le spese di straordinaria amministrazione; e) indirizza il direttore in ordine alle attività del Circolo e alle spese di ordinaria amministrazione; f) autorizza l'impiego in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato delle risorse finanziarie eventualmente eccedenti le normali esigenze di spesa; g) propone gli importi delle quote dovute da ciascuna categoria di iscritti, da stabilire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' del codice; h) delibera il piano dettagliato delle attività negoziali di cui all', comma 2; i) propone le modifiche al presente capo; l) delibera sulle ammissioni dei soci e degli associati al Circolo, nei casi previsti dall' e su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno, connesso alle esigenze istituzionali e di funzionamento del Circolo. 9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Esse sono portate a conoscenza del Capo di stato maggiore della difesa e del Gabinetto del Ministro della difesa. 9-bis. Ai fini del comma 8, i consiglieri possono accedere, anche individualmente e d'intesa con il direttore, agli atti riguardanti la gestione ordinaria. 10. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni previste dal presente capo limitatamente alla gestione ordinaria, di cui all', comma 1, lettera m) e all', comma 2. Esso è composto da quattro ufficiali superiori, dei quali tre scelti tra i soci di diritto e uno tra i soci iscritti a domanda delle categorie degli ufficiali in congedo, nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale della difesa, nonché da un funzionario designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Uno degli ufficiali svolge le funzioni di presidente. 11. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità. Le risultanze delle verifiche, dei controlli e ispezioni, nonché degli accertamenti, sono portate a conoscenza del Capo di stato maggiore della difesa, del Gabinetto del Ministro della Difesa e del consiglio di amministrazione. In particolare, provvede a: a) controllare l'andamento contabile e amministrativo; b) accertare, almeno ogni trimestre, la concordanza tra le risultanze delle scritture contabili e le risultanze dei conti correnti bancario o postale e degli eventuali titoli in custodia; c) fornire valutazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale. 12. Fermo restando il carattere collegiale dell'organo, i revisori dei conti possono procedere, in qualsiasi momento e anche individualmente, ad atti ispettivi e di controllo, a prendere visione di atti e documenti amministrativi o contabili. Essi sono tenuti a riferirne al Collegio. 13. I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione la cui convocazione viene loro notificata. 13-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all' del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell' esercita nei confronti del Circolo, il controllo strategico, di cui all' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo