Libro PRIMOTitolo I

Art. 6

Convocazione alle sedute di soggetti estranei ai sensi dell'articolo 4 del codice

In vigore dal 9 ott 2010
1. La facoltà di convocare Ministri che non sono componenti ordinari del Consiglio è esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o su richiesta di questo. 2. La facoltà di convocare i militari è esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro della difesa, o su richiesta di questi ultimi. 3. Le altre personalità previste dall', comma 2 del codice sono convocate dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e, se si tratta di autorità o funzionari che dipendono da un Ministro componente ordinario del Consiglio, con il consenso di quest'ultimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-6

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