Libro PRIMO›Titolo I
Art. 2
Ordine del giorno
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il segretario del Consiglio sottopone al Presidente della Repubblica l'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio, formato sulla base delle istruzioni impartite dallo stesso Presidente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché delle richieste formulate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per suo tramite, dal Ministro della difesa e dagli altri componenti ordinari del Consiglio medesimo.
2. Argomenti non posti all'ordine del giorno possono essere esaminati e discussi solo in caso di assoluta urgenza, con l'approvazione del Presidente della Repubblica, il quale ne dispone la trattazione d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-2