Libro PRIMOTitolo I

Art. 9

Convocazione del Presidente del Consiglio di Stato

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Presidente della Repubblica può, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, convocare alle sedute del Consiglio il Presidente del Consiglio di Stato. Questi può altresì essere incaricato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, di presiedere una delle commissioni previste dal comma 2 dell' del presente titolo, in relazione alla effettuazione di ricerche e studi e, in genere, alla trattazione di affari aventi particolare rilevanza giuridico - amministrativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-9

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