Libro PRIMO›Titolo I
Art. 12
Posizione e trattamento giuridico ed economico del segretario
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per la durata del suo mandato, il segretario del Consiglio, se dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'amministrazione di appartenenza; se militare, può essere trattenuto o richiamato in servizio; se dipendente da enti pubblici, anche economici, è posto in posizione di comando dall'ente di appartenenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Se estraneo all'Amministrazione pubblica, il trattamento giuridico ed economico del segretario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-12