Titolo IICapo I

Art. 14

Uffici di diretta collaborazione

In vigore dal 24 lug 2024
1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione, ai sensi degli , comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualità e all'impatto della regolamentazione. 2. Sono uffici di diretta collaborazione: a) la segreteria del Ministro; b) l'Ufficio di Gabinetto; c) l'Ufficio legislativo; c-bis) l'Ufficio comunicazione Difesa; c-ter) l'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica; d) l'Ufficio del Consigliere diplomatico; e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato. 3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa, della Direzione nazionale degli armamenti e degli enti e organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attività istituzionali di interesse del dicastero; coordina le attività degli uffici di diretta collaborazione, dai quali è informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarietà dell'attività di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli uffici di cui ai commi 7 e 8, l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonché per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente. 4. Il Ministro, allo scopo di essere coadiuvato nei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione, può nominare un portavoce, che risponde a lui direttamente; se il portavoce nominato è estraneo alla pubblica amministrazione deve essere iscritto all'albo dei giornalisti. 5. Il Ministro può nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonché fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro. 5-bis. Il Ministro può nominare un Direttore per la politica di difesa con funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare ed industriale. In particolare, il supporto si esplica ai fini dell'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e politica industriale e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nelle sue funzioni, il Direttore per la politica di difesa si raccorda con lo Stato maggiore della difesa, con la Direzione nazionale degli armamenti e con gli altri elementi di organizzazione dell'Amministrazione della difesa con competenza nelle materie di interesse. Il Direttore per la politica di difesa è scelto tra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore, o tra i dirigenti civili del ruolo dei dirigenti del Ministero, o appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra esperti in possesso di una preparazione altamente qualificata nel settore. Il Direttore per la politica di difesa, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale, d'intesa con il Capo di Gabinetto, di un'apposita struttura nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto e risponde direttamente al Ministro. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7. 7. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. 8. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione; per lo svolgimento delle funzioni ad essi delegate dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-14

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