Titolo II›Capo I
Art. 18
Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato
In vigore dal 25 mag 2011
1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all', comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, compreso il segretario particolare, il consigliere per gli affari delegati, se nominato, e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, scelte tra i dipendenti dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto previsto dall', comma 5, si applicano le disposizioni di cui all', commi 1 e 2.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-18