Capo II›Sez. I
Art. 22
Disposizioni generali
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) «capo della gestione finanziaria», l'agente che espleta le attività di predisposizione e di esecuzione degli atti negoziali e che sovrintende ai conseguenti adempimenti contabili;
b) «capo della gestione patrimoniale», l'agente che svolge le attività connesse alla gestione dei materiali;
c) «capo del servizio amministrativo», il responsabile dell'attività gestionale del Circolo;
d) «centro di costo», l'unità organizzativa cui vengono imputati i costi diretti e indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo;
e) «Circolo», il Circolo Ufficiali delle Forze armate d'Italia;
f) «codice dei contratti pubblici», il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
g) «costo», la causa economica dell'uscita finanziaria diretta all'acquisizione di beni o servizi che incide negativamente sul patrimonio del Circolo;
h) «direttore», l'organo con funzione di comandante dell'ente, competente a decidere anche in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività del Circolo sulla base del programma di attività;
i) «entrata finanziaria», l'aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi;
l) «gestione erariale», il complesso delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero della difesa dedicate al funzionamento del Circolo, nonché la gestione amministrativo-contabile dei beni e delle assegnazioni di fondi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello stesso Dicastero;
m) «gestione ordinaria», la gestione economico-finanziaria delle risorse diverse da quelle costituite dalle assegnazioni disposte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;
n) «istituto», l'istituto di credito o la Società poste italiane s.p.a. che, previa sottoscrizione di specifica convenzione, provvede a riscuotere le entrate e a pagare le spese per conto del Circolo;
o) «programma di attività», il programma di massima delle attività che si svolgono nel corso dell'esercizio successivo a quello di riferimento, elaborato in base alle indicazioni formulate dal Consiglio di amministrazione;
p) «ricavo o provento», la causa economica dell'entrata finanziaria derivante dallo scambio di beni o servizi che incide positivamente sul patrimonio del Circolo;
q) «risultato di amministrazione», la somma algebrica tra l'attivo o il deficit di cassa, i residui attivi e i residui passivi. Se il saldo è di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato è considerato, rispettivamente, di avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione;
r) «spesa», l'aspetto economico di un'uscita finanziaria consistente nell'impiego di risorse finanziarie;
s) «uscita finanziaria», la diminuzione di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero l'aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.
2. Il Circolo è un organismo dotato di autonomia amministrativa e contabile, inserito in struttura ordinativa nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa, ai sensi dell' del codice. L'organismo e la struttura ordinativa sono preposti, rispettivamente, alla gestione ordinaria e a quella erariale.
3. Il Circolo è posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Ne è Presidente onorario il Ministro della difesa, che esercita l'alta vigilanza.
4. Il Circolo persegue le seguenti finalità:
a) sviluppo e consolidamento dello spirito di corpo tra tutti gli ufficiali appartenenti alle Forze armate e al Corpo della guardia di finanza;
b) promozione delle attività culturali, ricreative e di protezione sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari;
c) funzioni di rappresentanza del vertice politico-militare del Ministero della difesa e del Corpo della guardia di finanza.
5. Il Circolo svolge la propria attività istituzionale in Roma, con sede principale nel «comprensorio Barberini», presso la Palazzina Savorgnan di Brazzà e le Antiche scuderie. Il Circolo può destinare a proprie sedi ulteriori strutture concesse in uso, ovvero acquisite a qualsiasi titolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-22