Capo IISez. I

Art. 26

Servizio amministrativo, Ufficio attività istituzionali, Ufficio segreteria e personale

In vigore dal 24 lug 2024
1. Il servizio amministrativo del Circolo è diretto dal Capo del servizio amministrativo con riguardo sia alla gestione erariale sia a quella ordinaria di cui all', comma 1 e 2. 2. Il Capo del servizio amministrativo svolge, relativamente alle due distinte gestioni, le funzioni di cui all'. In particolare: a) adotta gli atti negoziali connessi con le due gestioni; b) ordina i pagamenti e le riscossioni; c) ordina il carico e lo scarico dei materiali; d) dirige e coordina la gestione amministrativa e finanziaria del Circolo nel suo complesso. 3. Il Capo del servizio amministrativo è nominato dal Capo di stato maggiore della difesa tra gli ufficiali superiori del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, ovvero del ruolo tecnico-logistico, specialità di amministrazione, dell'Arma dei carabinieri, su designazione dello stato maggiore di forza armata competente o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 4. Per l'espletamento delle funzioni di cui all', comma 4, il direttore del Circolo, in qualità di Comandante dell'ente, si avvale del servizio amministrativo di cui al comma 1 e dei seguenti uffici: a) ufficio attività istituzionali, retto da un ufficiale superiore, con il compito di presiedere a tutte le attività volte al conseguimento delle finalità di cui all', comma 4; b) ufficio segreteria e personale, retto da un ufficiale superiore che espleta le attività di segreteria del Circolo, di supporto al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori dei conti e di gestione del personale militare e civile in servizio presso il Circolo, nonché altri servizi di carattere generale. 5. Per l'espletamento dei compiti amministrativi e contabili, relativi alla gestione erariale e a quella ordinaria, il capo servizio amministrativo si avvale del capo della gestione finanziaria e del capo della gestione patrimoniale, che sono posti alle sue dirette dipendenze, nonché del cassiere che dipende dal capo della gestione finanziaria. Tali organi esercitano le funzioni di cui all', comma 3, lettere a), b) e c).

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-26

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