Capo II›Sez. I
Art. 28
Materiali
In vigore dal 24 lug 2024
1. I beni immobili sono dati in consegna al direttore del Circolo, il quale è personalmente responsabile dei beni affidatigli, nonché di qualsiasi danno che possa derivare dalla sua azione od omissione e ne risponde secondo le norme di contabilità generale dello Stato.
2. La consegna è effettuata in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, alla presenza di un rappresentante dello Stato maggiore della difesa all'uopo incaricato.
3. L'uso di locali, impianti e attrezzature del Circolo, da parte delle ditte o società affidatarie di appalto di servizi, si intende in comodato d'uso per i soli scopi istituzionali del Circolo indicati nei relativi atti negoziali di affidamento.
4. Il Circolo provvede all'acquisizione, conservazione, manutenzione ed uso dei beni mobili necessari al proprio funzionamento.
5. Le modalità di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni mobili e del materiale di facile consumo, nonché la nomina dei consegnatari, sono disciplinate dal capo VIII del titolo I del libro III.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-28