Titolo II›Capo I
Art. 20
Modalità della gestione
In vigore dal 25 mag 2011
1. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all' costituiscono, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilità.
2. Al Capo di Gabinetto è attribuita la gestione degli stanziamenti di bilancio: a) per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all', comma 2, nonché all'Organismo e all'ufficio di supporto di cui all'; b) per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato; c) per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici.
3. Il Capo di Gabinetto può delegare gli adempimenti relativi alla gestione di cui al comma 1 a uno o più dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, se ricorrono le condizioni previste dall' del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.
4. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione di cui al presente capo provvedono gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, la competente Direzione generale del personale civile del Ministero, mediante l'assegnazione delle necessarie unità di personale civile e militare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-20