Sez. II

Art. 42

Disposizioni generali per le attività negoziali

In vigore dal 9 ott 2010
1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore, per l'assunzione degli impegni di spesa, l'attività negoziale è svolta con l'osservanza delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici e nella normativa comunitaria. 2. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito del programma di attività adottato, delibera, su proposta del direttore, un piano annuale dettagliato predisposto dal capo del servizio amministrativo relativo alle opere, alle forniture e ai servizi. 3. Nell'ambito degli indirizzi, degli obiettivi e del programma di attività, di cui al comma 2, la determinazione a contrattare, la scelta della forma di negoziazione, delle modalità essenziali del contratto e dei capitolati d'onere, sono di competenza del capo del servizio amministrativo, ferme restando le disposizioni contenute nel comma 1. 4. In sede di autorizzazione di spesa viene individuato, ai sensi degli della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento contrattuale, che è il capo del servizio amministrativo, ovvero altro incaricato dell'ufficio amministrazione. 5. Il funzionario di cui al comma 4 è altresì responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi concernenti la procedura contrattuale, ai sensi dell' della citata legge n. 241 del 1990. 6. Il nominativo del responsabile, di cui al comma 4, è reso noto in sede di bando di gara, ovvero con la lettera di invito.
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