Sez. II

Art. 44

Verifica delle prestazioni per acquisizione di beni e per la fornitura di servizi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il collaudo relativo alle sole procedure di acquisizione di beni è effettuato, in forma individuale o collegiale, dal personale dell'Amministrazione incaricato, in servizio presso il Circolo e in possesso della competenza necessaria. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono nominati dal direttore. 2. Il direttore, nel caso di acquisizione di beni o di esecuzione di lavori di particolare complessità, può avvalersi di organi tecnici del Ministero della difesa. 3. Per le forniture di beni di importo inferiore a euro 10.000,00, con esclusione dell'IVA, l'atto di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione della fornitura, rilasciato da un funzionario tecnico all'uopo incaricato e vistato dal responsabile del procedimento. 4. Per le forniture di beni aventi importo superiore a euro 10.000,00, con esclusione dell'IVA, il collaudo è eseguito da un funzionario tecnico nominato dal direttore. Le operazioni di collaudo sono riportate nel processo verbale sottoscritto dal collaudatore e vistato dal responsabile del procedimento. 5. Per le forniture di beni aventi importo superiore a euro 50.000,00, con esclusione dell'IVA, il collaudo è eseguito da una commissione nominata dal direttore e composta da tre membri. Le operazioni di collaudo effettuate dalla commissione sono riportate nel verbale che viene sottoscritto da ciascun membro e vistato dal responsabile del procedimento. 6. La verifica effettuata sulle prestazioni relative a contratti per fornitura dei servizi è attestata nel certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal responsabile del procedimento. 7. Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, il responsabile del procedimento può incaricare un funzionario dell'ufficio amministrazione per l'effettuazione delle verifiche sulla regolarità dell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte. 8. Il certificato di collaudo dei beni e di regolare esecuzione dei servizi è rilasciato entro trenta giorni dall'acquisizione dei beni e dei servizi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-44

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo