Sez. II
Art. 43
Disposizioni particolari per le attività negoziali
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per gli acquisti di beni e servizi il Circolo può utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP) S.p.a., secondo quanto previsto dalla normativa di settore.
2. Sono fatte salve le procedure ad economia di cui all', in conformità alla vigente normativa primaria.
3. L'accertamento sulla congruità dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici è effettuato dal capo del servizio amministrativo, utilizzando i criteri dì valutazione previsti dal codice dei contratti pubblici.
4. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, può essere nominata un'apposita commissione dal direttore, formata da personale appartenente al Ministero della difesa, dotato di specifica professionalità, in un numero dispari di massimo cinque componenti e per la parte maggiore scelti tra i soci, esperti nei settori cui si riferiscono le forniture, che accerti la congruità dei prezzi praticati adottando la procedura ed i criteri di cui al codice dei contratti pubblici.
5. Alla scelta del contraente provvede il capo del servizio amministrativo, che può avvalersi, per le forniture particolarmente complesse, di un'apposita commissione nominata dal direttore, costituita da funzionari o tecnici appartenenti al Ministero della difesa, in un numero dispari di massimo cinque componenti e per la parte maggiore scelti tra i soci, esperti nei settori cui si riferiscono le forniture.
6. All'aggiudicazione definitiva della gara provvede il capo del servizio amministrativo.
7. Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica, pubblica amministrativa o privata, entro i trenta giorni successivi all'aggiudicazione.
8. Alla stipulazione dei contratti provvede il capo del servizio amministrativo.
9. L'approvazione dei contratti è di competenza del direttore.
10. I contratti e i verbali di aggiudicazione definitiva nelle aste e nelle licitazioni private sono redatti dal capo della gestione finanziaria di cui all', comma 5, designato quale ufficiale rogante, nel caso di contratti in forma pubblico-amministrativa, ovvero dall'ufficiale stipulante, nel caso di contratto in forma privata.
11. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, a verificare l'identità, la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, nonché a tenere un registro-repertorio in ordine cronologico, rilasciando copie autentiche degli atti ricevuti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-43