Sez. II

Art. 38

Rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e l'uscita distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartiti per competenza e per residui. 2. Il rendiconto finanziario si articola in capitoli, come il bilancio di previsione, evidenziando: a) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; c) le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; d) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui; e) il totale dei residui attivi e passivi che si riportano all'esercizio successivo. 3. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, secondo criteri di competenza economica, e comprende: a) gli accertamenti e gli impieghi delle partite correnti del rendiconto finanziario, rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di reddito economicamente competenti all'esercizio (costi consumati e ricavi esauriti); b) quella parte di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria, in termini di impiego e accertamento, si verificherà nei prossimi esercizi (ratei); c) la parte di costi e di ricavi ad utilità differita (risconti); d) le sopravvenienze e le insussistenze; e) tutti gli altri elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sulla sostanza patrimoniale modificandola. 4. Costituiscono componenti positive del conto economico: a) i trasferimenti correnti; b) i contributi e i proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti a domanda specifica; c) i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio; d) i proventi finanziari; e) le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. 5. Costituiscono componenti negative del conto economico: a) i costi per acquisto di materie prime e di beni di consumo; b) i costi per acquisizione di servizi; c) il valore del godimento dei beni di terzi; d) le spese per il personale a contratto; e) i trasferimenti a terzi; f) gli interessi passivi e gli oneri finanziari; g) le imposte e le tasse; h) la svalutazione dei crediti e altri fondi; i) gli ammortamenti; l) le sopravvenienze passive, le minusvalenze da alienazioni e le insussistenze dell'attivo. 6. Sono vietate compensazioni tra componenti positive e componenti negative del conto economico. 7. I contributi correnti e le quote di pertinenza dei contributi in conto capitale provenienti da altre amministrazioni pubbliche e private o da terzi, non destinati ad investimenti, sono di competenza economica dell'esercizio quali proventi del valore della produzione. 8. Lo stato patrimoniale comprende le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attività e passività, nonché le poste di rettifica. 9. Compongono l'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi. 10. Le immobilizzazioni si distinguono in immateriali, materiali e finanziarie. Nelle immobilizzazioni finanziarie sono comprese le partecipazioni, i mutui, le anticipazioni e i crediti di durata superiore all'anno. 11. L'attivo circolante comprende le rimanenze, le disponibilità liquide, i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici, nonché altri crediti di durata inferiore all'anno. 12. Gli elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti al netto dei fondi di ammortamento o dei fondi di svalutazione. Le relative variazioni devono trovare riscontro nella relazione sulla gestione. 13. Compongono il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, i debiti, i ratei e i risconti passivi. 14. In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i conti d'ordine rappresentanti le garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso l'ente e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario. 15. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e partite del passivo. 16. Allo stato patrimoniale è allegato un elenco descrittivo degli eventuali beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-38

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