Sez. II
Art. 38
203 / 1156Rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e l'uscita distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartiti per competenza e per residui.
2. Il rendiconto finanziario si articola in capitoli, come il bilancio di previsione, evidenziando:
a) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
c) le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
d) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;
e) il totale dei residui attivi e passivi che si riportano all'esercizio successivo.
3. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, secondo criteri di competenza economica, e comprende:
a) gli accertamenti e gli impieghi delle partite correnti del rendiconto finanziario, rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di reddito economicamente competenti all'esercizio (costi consumati e ricavi esauriti);
b) quella parte di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria, in termini di impiego e accertamento, si verificherà nei prossimi esercizi (ratei);
c) la parte di costi e di ricavi ad utilità differita (risconti);
d) le sopravvenienze e le insussistenze;
e) tutti gli altri elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sulla sostanza patrimoniale modificandola.
4. Costituiscono componenti positive del conto economico:
a) i trasferimenti correnti;
b) i contributi e i proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti a domanda specifica;
c) i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
d) i proventi finanziari;
e) le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni.
5. Costituiscono componenti negative del conto economico:
a) i costi per acquisto di materie prime e di beni di consumo;
b) i costi per acquisizione di servizi;
c) il valore del godimento dei beni di terzi;
d) le spese per il personale a contratto;
e) i trasferimenti a terzi;
f) gli interessi passivi e gli oneri finanziari;
g) le imposte e le tasse;
h) la svalutazione dei crediti e altri fondi;
i) gli ammortamenti;
l) le sopravvenienze passive, le minusvalenze da alienazioni e le insussistenze dell'attivo.
6. Sono vietate compensazioni tra componenti positive e componenti negative del conto economico.
7. I contributi correnti e le quote di pertinenza dei contributi in conto capitale provenienti da altre amministrazioni pubbliche e private o da terzi, non destinati ad investimenti, sono di competenza economica dell'esercizio quali proventi del valore della produzione.
8. Lo stato patrimoniale comprende le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attività e passività, nonché le poste di rettifica.
9. Compongono l'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi.
10. Le immobilizzazioni si distinguono in immateriali, materiali e finanziarie. Nelle immobilizzazioni finanziarie sono comprese le partecipazioni, i mutui, le anticipazioni e i crediti di durata superiore all'anno.
11. L'attivo circolante comprende le rimanenze, le disponibilità liquide, i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici, nonché altri crediti di durata inferiore all'anno.
12. Gli elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti al netto dei fondi di ammortamento o dei fondi di svalutazione. Le relative variazioni devono trovare riscontro nella relazione sulla gestione.
13. Compongono il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, i debiti, i ratei e i risconti passivi.
14. In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i conti d'ordine rappresentanti le garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso l'ente e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario.
15. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e partite del passivo.
16. Allo stato patrimoniale è allegato un elenco descrittivo degli eventuali beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-38