Sez. II

Art. 45

Procedure in economia

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso alla procedura in economia può essere effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e successive modificazioni, mediante amministrazione diretta, ovvero cottimo fiduciario. 2. Le spese effettuate mediante il ricorso alla procedura in economia sono pagate, previa presentazione di regolare fattura, entro trenta giorni dalla data dell'attestazione della regolare esecuzione della commessa. 3. L'acquisto dei beni e dei servizi occorrenti per il normale funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali del Circolo può essere effettuato mediante le procedure in economia, entro il limite di importo di euro 20.000,00, con esclusione dell'IVA, salvo che disposizioni di legge non dispongano diversamente. 4. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata. 5. Le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla procedura in economia vanno indicate nel provvedimento che autorizza il ricorso stesso a detta procedura e il relativo impegno di spesa. 6. Per lo svolgimento della procedura secondo la modalità del cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento richiede, previa indagine di mercato, almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. 7. È consentita l'aggiudicazione nel caso di un unico preventivo soltanto qualora ciò sia ritenuto opportuno sulla base di adeguate motivazioni e sempre a fronte di una pluralità di inviti, purchè tale clausola sia espressamente menzionata nella lettera d'invito. 8. La lettera d'invito riporta: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; b) le eventuali garanzie richieste al contraente; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un unico preventivo, corredata delle adeguate motivazioni che hanno determinato tale decisione; g) l'obbligo per il fornitore di dichiarare nel preventivo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste; h) l'indicazione relativa al termine di pagamento. 9. La scelta del contraente avviene al prezzo più basso, previo accertamento della congruità dei prezzi, ai sensi dell', commi 3 e 4. 10. Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il responsabile dispone l'ordinazione delle forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione da parte del rappresentante legale dell'impresa. 11. L'ordinazione è immediatamente esecutiva. 12. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi: a) nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato; b) quando l'importo della spesa non supera l'ammontare di euro 2.000,00, con esclusione dell'IVA; c) per il completamento o l'integrazione di precedenti acquisizioni di beni e servizi, purchè l'importo complessivo non superi la soglia del dieci per cento dell'importo a base d'asta del contratto cui si riferisce.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-45

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