Capo II
Art. 449
Competenze del comandante
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il comandante indirizza le attività dell'organismo cui è preposto per il conseguimento dei fini istituzionali e lo rappresenta all'esterno nella sua unità. Individua gli obiettivi da raggiungere, fissa le relative priorità e ne verifica il grado di realizzazione.
2. Il comandante, con grado dirigenziale e dotato di autonomia amministrativa, se non è supportato da uno degli organismi logistico-amministrativi di cui all', comma 1, lettera i), esercita i poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma e, se di grado non dirigenziale, secondo i limiti di valore allo scopo previsti nel titolo IV.
3. Il comandante può intervenire negli atti relativi alla gestione amministrativa dell'organismo e adotta, ove occorre, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti necessari, dandone immediata comunicazione all'autorità competente.
4. Nei casi di particolare gravità e urgenza, il comandante può adottare provvedimenti di competenza di organi superiori, dandone immediata comunicazione agli stessi per la ratifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-449